di Gloria GATTI
Gloria Gatti è Avvocato iscritto allâOrdine di Milano dal 2001, assiste abitualmente imprese multinazionali e italiane, nonchĂŠ prestigiose istituzioni culturali, case dâasta e privati collezionisti nei diversi ambiti del diritto dellâarte e dei beni culturali. Giornalista pubblicista, collabora con numerose testate e riviste scientifiche dedicate al settore.Tra le attivitĂ di Gloria Gatti rientra anche la partecipazione in qualitĂ di relatore a corsi universitari e a convegni giuridici e di materia artistico-culturale.
Steve Mc Curry nel nostro momento piĂš buio ci ha regalato un âOmaggio allâItaliaâ, soffermandosi anche sulla âCalamita cosmicaâ di Gino De Dominicis, quasi a ricordarci la grandezza di un artista di cui negli ultimi tempi si è parlato solo nella cronache giudiziarie e, da ultimo, per il rinvio a giudizio di Vittorio Sgarbi, quale Presidente della Fondazione Archivio Gino De Dominicis, accusato di aver rilasciato certificati di autenticitĂ di numerose opere che ad avviso degli inquirenti non sarebbero di mano dellâartista.

Il fatto di cronaca ha riporta allâattualitĂ il tema del âfalso dâautoreâ[1] nei processi penali e civili e il ruolo giocato degli Archivi a memoria dâartista. Questi ultimi vengono definiti dalla dottrina come
âenti solitamente costituiti da quegli stessi soggetti legittimati a tutelare la paternitĂ della produzione dellâartista deceduto, muniti, pertanto, di un potere in un certo senso di supervisione generale, se si ha riguardo ai sistemi che perpetuano o riconoscono una durata alla tutela del diritto morale dopo la morte dellâartista, oppure, e con eguale rilevanza, per la valenza di un sistema di fatto monopolistico [âŚ]: lâattivitĂ di certificazione può avvenire sia direttamente, attraverso il rilascio di attestati di autenticitĂ , sia indirettamente, ma con eguale efficacia per il mercato, mediante lâindividuazione dellâopera nellâarchivio delle opere di produzione dellâartista e, sempre indirettamente, con lâinserimento dellâopera nel catalogo ragionato dellâartistaâ[2],
attivitĂ che certamente non coincide con la definizione di Archivio Storico secondo il diritto dei Beni Culturali che indica il complesso dei documenti prodotti o acquisiti da un certo soggetto e da questâultimo ritenuti meritevoli di conservazione[3], consistenti nella
âraccolta ordinata e tendenzialmente completa degli atti di un ente o individuo che si costituisce durante lo svolgimento della sua attivitĂ ed è conservata per il conseguimento degli scopi politici, giuridici e culturali di quellâente o individuoâ[4].
E piĂš precisamente sono proliferati taluni archivi âvuotiâ che, pur tuttavia, hanno assunto
ânell’ambito del mercato, il ruolo di certificatore ufficiale, o quantomeno autorevole, della effettiva paternitĂ ed originalitĂ dell’opera di un dato artistaâ[5],
facendo leva sulla previsione di cui allâart. 23 della Legge sul Diritto dâAutore, che attribuisce a taluni  familiari nellâordine gerarchico indicato dalla norma un diritto morale proprio sullâopera dellâartista defunto, ma non certo un monopolio sulla damnatio di unâopera con riferimento alla quale sono invece tutti i familiari in forza dellâart. 8 del Cod. Civ. ad essere legittimati a proteggere il diritto al nome e ad opporsi allâindebito uso che altri ne facciano.
Autorevole dottrina[6] lo ha recentemente ribadito concludendo per la non applicabilitĂ anche degli artt. 168 -170 l.a. che attengono alla distruzione dellâopera, il cui potere spetta solo allâartista.
In proposito la critica di Sgarbi appare, una volta tanto, condivisibile, allorquando afferma che il solo fatto che lâArchivio abbia ai vertici la sig.ra Paola Damiani, cugina del defunto maestro, non basta ad attribuire a lei o allâarchivio che è sua promanazione il diritto di disconoscere la paternitĂ dellâopera.
La Legge sul Diritto dâautore (n. 633 del 1941), ha subito innumerevoli riforme dagli anni quaranta ma non sul punto, e dimostra a tal proposito tutta la sua âanzianitĂ di servizioâ non tenendo conto dellâevoluzione della concezione di famiglia che è intervenuta negli ultimi decenni, come ha anche dimostrato il Governo Conte usando il termine atecnico di âcongiuntoâ, anzichĂŠ quello di parente o affine, per indicare la cerchia degli affetti stabili a cui garantire un diritto di frequentazione in tempo di lock-down, come ancor prima la legge CirinnĂ e come attestato dalle numerose sentenze che hanno riconosciuto ai conviventi diritti assimilabili a quelli dei coniugi (subentro nel contratto di locazione, risarcimento del danno in caso di morte, diritto agli alimenti).
Un concetto di famiglia in base al diritto vivente che ben può rientrare nellâapplicazione dellâart. 8 del Codice Civile e che potrebbe portare ad una interpretazione costituzionalmente orientata dellâart. 23 della Legge sul diritto dâAutore o a unâeccezione di legittimitĂ costituzionale
Anche questa lettura, piĂš corretta sotto il profilo giuridico, non permette, però, di superare il tema della prova del â falsoâ che non può e non deve, nĂŠ in un processo penale nĂŠ in uno civile, essere rimessa alla sussistenza o meno di un certificato di autenticitĂ rilasciato o non rilasciato da questo o da quellâaltro Archivio dâArtista, come se i certificati di autenticitĂ delle opere emessi da taluni fossero un sorta di contemporanea riviviscenza dei certificati di indulgenze che accompagnavano la vendita delle reliquie e âgarantivanoâ gli acquirenti dalla pena degli inferi.
Lâautorevolezza del certificato da parte dellâArchivio non dovrebbe essere legata alla figura del parente piĂš prossimo, ma dalla circostanza che lâArchivio ritorni alla sua originaria essenza di custode della memoria dellâartista e delle fonti primarie.

Quale valorizzazione della memoria e del patrimonio immateriale dellâartista può pensare di perseguire un Archivio dâartista se non ha puntualmente raccolto, ordinato e catalogato tutto il materiale (bozzetti, stampe fotografiche, corrispondenza, diari, appunti, manoscritti, fatture, contratti, colori, pennelli, scalpelli, tele, tavolozze, cavalletti, solventi, leganti, collanti, timbri per le riproduzioni, lastre fotografiche, negativi fotografici) che egli ha prodotto durante la sua vita e che consentono la conoscenza del suo pensiero e delle sue opere?
E il caso De Dominicis non fa altro che confermare che per causa di un mercato dellâarte dove gli artisti acquistano valore post mortem, proliferino delle sorte di âfans clubâ che si autodefiniscono Archivi; per usare le parole del compianto Celant,
âcome branchi di iene alla cui guida, azzannandosi uno contro l’altro [âŚ] hanno iniziato una corsa, attraverso associazioni, archivi e fondazioni, per appropriarsi del diritto di dichiarare autentici o falsi i reperti dell’artista, cosĂŹ da diventare gli autori del suo catalogo generaleâ[7].
Quella degli Archivi dâartista, al pari di qualunque altro soggetto che ritenga di averne le competenze, è unâexpertise su una determinata opera, che nulla vale piĂš di unâopinione, quale estrinsecazione della libertĂ di pensiero e non ha, nĂŠ può avere alcuna fede privilegiata nĂŠ nel processo civile, nĂŠ in quello penale.
Per il diritto vigente nulla cambia se lâArchivio a memoria dâartista è stato dallo stesso costituito in vita e neppure i maldestri tentativi via via escogitati dai maestri non hanno retto al vaglio della giustizia, a partire dal caso De Chirico che aveva conferito alla moglie Isabella un mandato notarile ad autenticare le sue opere a valere anche post mortem.
Resta però innegabile che se è stato proprio lâautore a scegliere chi avesse la capacitĂ di esprimersi in merito alla sua opera e a custodire il suo patrimonio documentale e la sua memoria, nellâattesa di unâauspicabile riforma, questi dovrebbe godere di una maggiore autorevolezza e attendibilitĂ dâopinione anche dopo la sua dipartita, lasciando allâeletto un mero compito di consultazione dellâarchivio delle memorie dellâautore.
Tutto questo per Gino De Dominicis è piĂš difficile, se non impossibile, perchĂŠ lâartista che impediva di riprodurre fotograficamente le sue opere sostenendo âche le fotografie del suo lavoro erano opera del fotografo non sua!â, per sua ultima volontĂ , ha disposto che il mondo e il suo archivio, mai creato in vita, perissero cui lui.
Gloria GATTIÂ Â Â Milano 31 maggio 2020
NOTE
