di Luigi AGUS
Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo importante contributo del Prof. Luigi Agus, storico dell’Arte, docente dell’Accademia di Belle Arti diu Palermo sull’annuncio ministeriale circa lo status delle isituzioni di Alta Formazione Artistrica e musicale che in realtà svela “nulla più che la manifestazione di un desiderio della ministra”
Il Paese che ha inventato Accademie e Conservatori per rispondere al bisogno di libertà di ricerca e insegnamento degli artisti, è l’unico in Europa che non riconosce pienamente lo status universitario delle istituzioni dell’alta formazione artistica.
L’ultimo roboante annuncio della ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha un ché di storico. “AFAM, i diplomi di accademie e conservatori diventano lauree”. Questo è il titolo di un comunicato stampa del 30 giugno scorso pubblicato sul sito web del MUR e ripreso da tutte le testate, come fosse cosa fatta.
Un annuncio, dicevo, nulla più che la manifestazione di un desiderio della ministra. Perché leggendo per intero il comunicato non si trova da nessuna parte il provvedimento adottato o che intenderà adottare per raggiungere quella finalità. Uno scopo non semplice da conseguire perché occorre una modifica della legge 508/99 (art. 2 comma 5), nonché ma modifica di tutti i regolamenti attuativi di quella legge, dei decreti istitutivi di tutti i corsi attivati di primo e secondo livello, dei decreti istitutivi dei dottorati (il cui titolo attuale è “diploma accademico di dottorato di ricerca”) e infine di tutti gli statuti e regolamenti di tutte le istituzioni AFAM statali (un centinaio circa). Insomma, un percorso che, se prontamente avviato, potrebbe durare almeno un paio d’anni, se tutto va bene, per essere realmente messo in pratica. Il problema è che, al di là dell’annuncio, nulla è stato avviato (nessun DDL, DL, emendamento governativo, nemmeno un OdG). Un annuncio, quindi, che sa più di campagna elettorale avviata in anticipo (leggendo il comunicato, infatti, si elencano le “cose fatte” per l’AFAM) e che verrà, probabilmente, messo in pratica dopo le elezioni del prossimo anno.
Naturalmente vorrei sbagliare con questa analisi! Tuttavia, per comprendere meglio la ragione, evidentemente non solo elettoralistica, di questo annuncio, bisogna fare una premessa e contestualizzarla nel giusto alveo, altrimenti diventa incomprensibile. L’annuncio, infatti, viene fuori da una concitata riunione convocata al MUR dalla stessa ministra in risposta alla protesta, più che legittima, di tutti i direttori e presidenti delle AFAM per lo schema di DPR inviato al CNAM (Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale) riguardante la governance delle istituzioni, in riforma all’attuale DPR 132/2003 che le ha disciplinate fino ad oggi. Protesta scaturita dal mancato riconoscimento della piena autonomia di quelle istituzioni, così come prevede l’art. 33, comma 6 della Costituzione, a cui si pensava di approdare, posto che ancora oggi non esiste.
Le istituzioni AFAM statali (Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale di Danza, Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, ISIA – Istituti Superiori per le Industrie Artistiche), attualmente, hanno un sistema di governo misto (elettivo e per nomina) comunque direttamente sottoposto al governo, al contrario dell’università che risulta invece del tutto autonomo.
Al vertice, infatti, è posto un Presidente, che è legale rappresentante dell’ente, nominato dal ministro entro una terna proposta dal Consiglio Accademico; poi vi è il Direttore, eletto dai docenti così come il Consiglio Accademico, dove siede anche una rappresentanza degli studenti, che è “responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed artistico dell’istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione”, ma che per esercitare, tuttavia, ha necessità di un decreto ministeriale; quindi il Consiglio di Amministrazione, composto da presidente, direttore, un docente dell’istituzione designato dal consiglio accademico; uno studente e un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro. Una struttura, quindi, fortemente verticistica e direttamente dipendente dal ministro in carica, soprattutto per tutte le questioni finanziarie, che col nuovo decreto sarebbe stata ulteriormente rafforzata in tal senso, prevedendo maggiori poteri per il presidente, nominabile addirittura d’imperio anche al di fuori della terna proposta dall’Istituzione.
Con questa premessa si capisce meglio il senso di quell’annuncio. Bisognava “distrarre” tutti per sedare la protesta, che la ministra ha comunque placato, non tanto ritirando lo schema di decreto (del resto lo aveva annunciato in una piccata lettera a direttori e presidenti in risposta alle proteste), quanto istituendo un “gruppo di lavoro”, composto da rappresentanti dei direttori, dei presidenti e degli studenti, che “possa elaborare proposte di modifica in materia di governance delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica” (ciò si legge nella missiva inviata ai presidenti delle varie conferenze di direttori, presidenti e consulte, datata 1 luglio 2026 e firmata dalla Bernini).
Un approccio inclusivo che tuttavia tenta di limare un problema, ma non lo risolve affatto. Perché quest’ultima polemica di cui ho sommamente riassunto i termini, rappresenta solo uno dei sintomi di un settore che vive, da quando è stata varata la legge di riforma nel 1999 (la 508/99), in un perenne limbo tra scuole medie superiori e università, senza che il settore approdi, definitivamente e come prevede l’art. 33 della Costituzione, de jure nel mondo universitario.
Dico de jure, perché de facto è già università, anche se con dei distinguo ben marcati e precisi che la relegano ad un ruolo subordinato, spesso giustificati da quella sbandierata “peculiarità” (che potrebbe tradursi in subalternità) che l’insegnamento delle arti avrebbero. Un equivoco generato dalla nefasta eredità idealista per cui i prodotti artistici non sono frutto di lavoro, ricerca, abnegazione e capacità tecniche, quanto piuttosto di una genialità spontanea, che quindi non può essere oggetto di ricerca sistematica, che al contrario presuppone un lungo percorso preparatorio e ragionato. Un concetto rimarcato perfino da una bizzarra sentenza, con cui il giudice chiariva come le istituzioni AFAM sono
“finalizzate a valorizzare la creatività individuale degli allievi, mentre in ambito universitario assume rilievo prevalente la ricerca scientifica, sia in campo tecnologico che umanistico” (Tribunale di Napoli, n. 14101/2028).
Non a caso ho accennato alla “ricerca sistematica”, perché è proprio questo il neo che non si vuole sciogliere e che non permette alle istituzioni AFAM di diventare sedi universitarie. È infatti la ricerca che, unitamente alla docenza, costituisce la caratteristica peculiare dell’università, come ha anche ribadito una sentenza della Corte Costituzionale (14/1983):
“sono due, insomma, ed inscindibili i compiti istituzionali delle Università: l’attività didattica e quella scientifica, là dove venga esercitata soltanto questa, si può avere un’istituzione di alta cultura – ed è il caso del Consiglio nazionale delle ricerche – , e là dove venga esercitata esclusivamente attività didattica, non si ha Università”.
Una frase lapidaria che riassume perfettamente la ragione per la quale nel contratto dei docenti AFAM la parola “ricerca” (che pure è menzionata all’art. 2 comma 4 della legge 508/99), non appaia, né è prevista, contrattualmente, alcuna attività in tal senso. Ricerca (e produzione) che pure si fa abbondantemente, tanto che da due cicli sono attivi anche i “dottorati di ricerca” ed è perfino prevista (ma ancora non attivata) la figura del “ricercatore”. Una situazione paradossale e inedita in ambito europeo che lede fortemente la libertà di ricerca e insegnamento in un settore chiave per l’Italia.
La ricerca quindi si fa, e va fatta obbligatoriamente, ma non esiste de jure, ergo i docenti AFAM non sono docenti universitari, perché il loro contratto non lo prevede. Da questa constatazione derivano gli altri problemi, ivi incluso quello del governo delle istituzioni AFAM, che con la proposta di decreto presentata sarebbe totalmente eterodiretta dal ministero, relegando il direttore eletto ad una sorta di cerimoniere di corte, il cui unico compito sarebbe quello di redigere l’orario, organizzare le aule e fare qualche riunione.
Una previsione, con tutta evidenza, contraria al dettato dell’art. 33, comma 6 della Costituzione, che espressamente prevede come
“le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.
Quindi le università, le accademie, i conservatori e gli ISIA (questi ultimi due equiparati alle accademie, citate nella Costituzione, secondo diverse sentenze), sarebbero del medesimo rango e quindi con pieno diritto di darsi autonomi ordinamenti. Una previsione che, tuttavia, è impossibile che sia messa in pratica se il vertice (ossia la rappresentanza legale) già oggi è demandata ad un organo (il presidente) nominato direttamente dal ministro. Non solo, ma perfino di direttore (che è eletto dai docenti) è comunque nominato con decreto del ministro, come abbiamo visto. Ci si domanda, quindi, come quell’autonomia statutaria e regolamentare possa esercitarsi se ad emanare tali provvedimenti siano organi estranei all’istituzione (sorta di dirigenti nominati) o un direttore depotenziato, comunque nominato dal ministro, ancorché a seguito di elezione.
Immaginiamo, per un attimo, un comune i cui cittadini sono chiamati ad eleggere sindaco e consiglio comunale. Una volta eletto il sindaco, questi deve attendere un decreto del governo che ne formalizzi l’incarico, che tuttavia non comporta la rappresentanza legale dell’ente che va ad un’altra figura nominata direttamente dal Governo. Insomma, una sorta di podestà che affianca un sindaco fantoccio regolarmente eletto. Con questo semplice esempio si spiega bene la situazione delle istituzioni AFAM, in cui spesso sorgono conflitti di attribuzione proprio tra Presidente e Direttore.
In tale ambito, rafforzare i poteri di quest’ultimo, significherebbe sottoporre de jure il controllo delle istituzioni AFAM al governo, privandole di quella libertà che invece ha previsto la nostra costituzione repubblicana, tornando a quell’idea di governo piramidale di stampo fascista, che poi portò perfino all’obbligo di tesseramento dei docenti universitari. Non mi pare che una tale idea abbia quale scopo quello di tutelare le presunte peculiarità del sistema d’insegnamento artistico di alto livello, anzi!
Un sistema “eterodiretto” e controllato che fa il paio con lo status giuridico dei docenti, che nell’AFAM sono contrattualizzati, anziché, come avviene all’università (docenti e ricercatori) essere inquadrati in un regime pubblicistico (legge 230/05). Un vulnus gravissimo che viola palesemente il principio della libertà d’insegnamento, caratteristico dell’ordinamento universitario, che “non tollera ingerenze di ordine politico o comunque ingerenze estranee alle premesse tecniche e scientifiche dell’insegnamento” rappresentando “un progresso verso la realizzazione di quell’ordinata autonomia cui hanno diritto le istituzioni di alta cultura, le università e le accademie, in applicazione dell’art. 33, ultimo comma della Costituzione” (Corte Costituzionale, sentenza n. 143 del 1972; in senso analogo, anche sentenze n. 68 del 2011 e n. 20 del 1982).
Il fatto che i docenti AFAM siano contrattualizzati e non abbiano riconosciuta la ricerca li pone ad un gradino più basso rispetto ai colleghi universitari, sia a livello di inquadramento giuridico – come si è visto – sia retributivo (lo stipendio è circa la metà dei colleghi universitari), ma soprattutto, conseguentemente, priva le istituzioni di quella reale autonomia di cui godono le università.
Un aspetto che si collega alla governance, come si è argomentato, ma che si riverbera pure sugli studenti. I titoli rilasciati dalle AFAM, infatti, sono equipollenti (quindi non uguali) a quelli dell’università. Dato che si ricava direttamente dal lessico utilizzato: “diploma accademico” (di I o II livello) al posto di “laurea” (triennale o magistrale) e l’assurdo “diploma accademico di dottorato di ricerca” (al posto di dottore di ricerca). Ne consegue che chi si diploma in accademia, al conservatorio o in un ISIA non ha il titolo di “dottore” e chi consegue il dottorato non ha il titolo di “dottore di ricerca”, ma qualcosa di equivalente (naturalmente solo in Italia). Un danno enorme, dunque, non solo per i docenti posti sotto l’eterna tagliola del ricatto di un contratto di diritto privato, ma anche per l’istituzione, privata di reale autonomia, e infine per gli studenti, privati di un diritto sancito dalla carta costituzionale. Naturalmente se (e come) cambierà la questione dei titoli, come annunciato dalla ministra, lo vedremo più avanti e solo quando sarà pubblicato un provvedimento legislativo, perché gli annunci lasciano il tempo che trovano!
Eppure, con l’avviamento dei dottorati di ricerca, la partecipazione ai PRIN e altri progetti di ricerca internazionali per molte istituzioni, l’avviato e consolidato paternariato internazionale implementato da tutte le AFAM (Erasmus e non solo), la previsione per legge dei ricercatori (rimasta per ora inattuata, ma comunque esistente) e l’avviamento (in stadio avanzato) dell’anagrafe della ricerca AFAM si pensava di essere ad un passo dall’approdo diretto verso l’università a livello giuridico. Aspettativa evidentemente delusa da una proposta inaccettabile, che non solo non rimodellerebbe l’attuale sistema di governo delle istituzioni (DPR 132/03) verso un sistema simile a quello universitario, ossia totalmente autonomo dalla politica e del governo in carica, ma rafforzerebbe quell’anomala bicefalia attuale (il tandem presidente-direttore), i cui conflitti di attribuzione, secondo il ministero, andrebbero risolti dando maggiori poteri al presidente, anziché individuare quale vertice quello regolarmente eletto, ossia il direttore!
Il paradosso assoluto è che in Italia abbiamo inventato i Conservatori e le Accademie proprio affinché gli artisti avessero una loro autonomia riconosciuta di ricerca e insegnamento, ma siamo l’unico Paese a limitarne in tutti i modi la libertà negando, di fatto, l’autonomia sia individuale, sia istituzionale, danneggiando infine i discenti! Un capolavoro assoluto, non certamente artistico, che corrisponde ad un vero e proprio abominio giuridico.
Luigi AGUS Palermo 5 Luglio 2026
